Si fa un gran parlare della sentenza del Consiglio di Stato n. 9101/2025 – di cui riproduciamo qui l’intestazione – con la quale sarebbe stato ripristinato l’obbligo di identificazione, alla presenza fisica di proprietari/gestori/dipendenti, degli ospiti di strutture ricettive extralberghiere (affitti brevi, b&b, case vacanza etc.) .

In realtà, non è (proprio) così.
Cerchiamo di fare chiarezza e di spiegare che cosa dice, in sostanza, il massimo organo della Giustizia Amministrativa.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, effettivamente, la sicurezza pubblica è prioritaria e, quindi, l’unico modo per garantire con certezza assoluta che la persona che alloggia nell’immobile corrisponda al titolare del documento inviato è il controllo diretto dell’ospite da parte del proprietario, del gestore o di un suo delegato.
Dunque, non basta più ricevere semplicemente i documenti e trasmettere i codici di apertura delle porte o di una key-box che contenga le chiavi.
Con questa pronuncia, quindi, viene sostanzialmente confermato il senso della circolare del Viminale, che era stata annullata dal Tar Lazio il 27 maggio 2025.
Con un grande “Ma”.
Il Consiglio di Stato precisa che la verifica non deve essere necessariamente «analogica», ossia ‘in presenza’, ma può essere svolta anche a distanza «attraverso appositi dispositivi di collegamento predisposti dal gestore all’ingresso purché idonei ad accertare, hic et nunc [cioè: qui ed ora], l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità».
Questo è il ‘passaggio’ decisivo della sentenza:

Dunque, anche il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità delle procedure di check-in svolte in totale assenza di identificazione, precisando però che questo adempimento non richiede necessariamente la presenza fisica del proprietario o gestore della struttura oppure di un suo delegato, a condizione che sia comunque garantita un’identificazione degli ospiti al momento del check-in, da effettuarsi presso la struttura ed in tempo reale (questo significa “hic et nunc“), pure mediante l’utilizzo delle più recenti tecnologie.
Questa interpretazione sembra coerente con le previsioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che – come osservato dal Consiglio di Stato – si preoccupa di garantire l’accesso dei soli ospiti muniti dei corrispondenti documenti, non anche delle modalità di identificazione.
Entro questi limiti, e con queste precisazioni, i Giudici di Palazzo Spada, rigettando il ricorso a suo tempo presentato dalla Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera, hanno confermato la legittimità della Circolare del Ministero dell’Interno n. 38138 del 18 novembre 2024.




