Il caso.
Tizia, titolare di un conto corrente presso la banca X, muore, lasciando alla figlia, Caia, con testamento olografo, «liquidità ed investimenti finanziari, comunque denominati e ovunque collocati».
L’erede Caia, quindi, si rivolge alla banca, comunicando il decesso della cliente Tizia e chiedendo di dare esecuzione alla disposizione testamentaria.
La banca omette di rispondere alle reiterate richieste inviate dall’erede.
Solo dopo una formale costituzione in mora, la banca risponde a Caia, informandola di aver ricevuto una comunicazione da parte di Sempronio, altro erede, il quale ha manifestato l’intenzione di impugnare il testamento.
Per tale motivo, dice la Banca, si è verificata una situazione di “incertezza” che le impone, in adempimento dell’obbligo di diligenza sulla stessa gravante, di non versare le disponibilità a Caia fino a quando tale situazione non si sarà definita.
Trascorso oltre un anno da quando il coerede Sempronio ha scritto alla banca, il testamento non viene impugnato.
A quel punto, Caia, vista la posizione assunta dalla banca, chiede e ottiene che il competente Tribunale emetta un decreto ingiuntivo.
La banca propone opposizione, sostenendo che, di fronte alla manifestata intenzione di impugnare il testamento, non può eseguire la disposizione testamentaria fin quando non si è concluso il giudizio di impugnazione, correndo, diversamente, il rischio di “dover pagare due volte”.
Caia si difende, replicando che:
– l’impugnazione del testamento, trascorsi a quel punto oltre due anni, non è mai stata effettivamente proposta;
– la banca, proprio in esecuzione dell’invocato obbligo di diligenza, è tenuta a versare all’erede testamentario le disponibilità della propria defunta cliente;
– non sussiste il rischio per la banca di “dover pagare due volte”, in quanto, ai sensi dell’art. dell’art. 1189 c.c., il pagamento effettuato in favore di “chi appare legittimato a riceverlo”, esonera il soggetto pagatore da responsabilità nei confronti di chi, successivamente, dovesse risultare l’effettivo creditore.
Le disposizioni di legge applicabili.
I rapporti tra la defunta cliente Tizia e la banca X, relativi alle somme giacenti su conto corrente, possono essere inquadrate nel deposito di somme in conto corrente, di cui agli artt. 1834 e 1852 c.c.
La morte della correntista, però, ha comportato l’estinzione del rapporto e la chiusura del conto, disciplinata dall’art. 1831 c.c.
A sua volta, la chiusura del conto esclude che siano ulteriormente applicabili le disposizioni sul mandato per l’esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente alla banca, indicate dall’art. 1856 c.c.
A quel punto, al diritto di proprietà della depositante, si è sostituito il diritto di credito vantato dall’erede nei confronti della banca depositaria, la quale, quindi, risulta tenuta al duplice obbligo:
– di custodia delle somme che risultano ancora depositate;
– e di restituzione delle stesse, ai sensi dell’art. 1188 c.c., alla persona designata dal depositante o autorizzata dal giudice o dalla legge a riceverla.
Infine, l’art. 1189 c.c., di cui si è già detto, prevede che “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo [l’erede testamentario] in base a circostanze univoche [il testamento mai effettivamente impugnato], è liberato [da eventuali obblighi verso altri eredi] se prova di essere stato in buona fede”.
I precedenti della Cassazione.
In un caso analogo, la Suprema Corte, con sentenza del 4 dicembre 1992, il cui contenuto è stato recentemente ribadito con sentenza del 21 giugno 2022, ha affermato che:
● la banca non può legittimamente rifiutare il pagamento richiestole dall’erede che risulti creditore in forza di testamento valido, esclusivamente sulla base di una situazione di asserita “non piena certezza legale in ordine alla legittimazione del richiedente”, non sussistendo peraltro “obblighi di protezione del cliente o dei suoi aventi causa, che risultino in qualche modo violati”;
● la banca debitrice risponde del mancato o ritardato pagamento, trattandosi di inadempimento all’obbligo restitutorio sulla stessa gravante nei confronti del creditore che appaia titolare del diritto ai sensi dell’art. 1189 c.c., in quanto persona designata dal depositante ed autorizzata dalla legge a ricevere tale pagamento;
● il pagamento effettuato dalla banca ha efficacia liberatoria, ai sensi dell’art. 1189 c.c., tutte le volte che il soggetto che si opponga a tale pagamento non assolva all’onere di provare (e non semplicemente asserire) che il destinatario del pagamento non disponga di un titolo valido e legittimo.
La decisione del Giudice nel nostro caso.
Si tratta, va detto, di un provvedimento anticipatorio del presumibile esito della sentenza.
Viene adottato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, su istanza del creditore, il quale chiede al Giudice di valutare se le ragioni dell’opposizione appaiano infondate e, in tale ipotesi, di ordinare al debitore (qui, la banca) di dare immediata esecuzione al decreto ingiuntivo.
In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che «non sembra, allo stato, possibile formulare una prognosi di verosimile fondatezza dell’opposizione, in quanto: a) la sussistenza, in capo alla parte opposta, della qualità di erede testamentaria della correntista non è stata contestata dall’istituto opponente ed è provata dai documenti in atti; b) è, inoltre, pacifico che […] non è stata intrapresa alcuna azione tesa a contestare la validità del testamento;[…] d) sarebbe comunque applicabile l’art. 1189 c.c., operante anche in ipotesi di pagamento eseguito in favore dell’erede apparente, non ravvisandosi, circa la qualità di erede della parte opposta, una situazione di incertezza tale da escludere la buona fede del solvens [la banca pagatrice], considerando peraltro che la stessa [erede apparente] rivestirebbe anche la qualità di erede legittimo (in arg. cfr. Cass., 21 giugno 2022, n. 19936)».
Il Tribunale, quindi, ha concluso che «l’opposizione non può, in ragione di ciò, considerarsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione nella misura sopra precisata, conconseguente accoglimento dell’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto».
Per effetto di tale provvedimento, l’erede testamentario, assistito dal nostro studio, ha ottenuto rapidamente il riconoscimento del proprio diritto al pagamento del credito nei confronti della banca, senza dover attendere la pronuncia della sentenza.



