IL PROBLEMA: LA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE HA IMPROVVISAMENTE VIETATO IL CHECK-IN DA REMOTO.
Nel novembre 2024, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare (prot. 38138) per imporre ai gestori di strutture ricettive — incluse le locazioni turistiche, anche non imprenditoriali — l’identificazione “de visu” dell’ospite, escludendo, così, la possibilità di farlo da remoto.
Secondo il Ministero, l’accertamento dell’identità doveva avvenire fisicamente, con visione ‘in presenza’ del documento e consegna ‘manuale’ delle chiavi o con un primo accesso all’immobile insieme agli ospiti.
Una stretta che ha colto di sorpresa molti operatori, proprietari e investitori: chi aveva già adottato sistemi di check-in digitali ha dovuto sospenderli; chi stava valutando di mettere a reddito un immobile ha, in molti casi, bloccato tutto.
COSA PREVEDE LA LEGGE.
L’art. 109 del T.U.L.P.S. impone ai gestori di:
- accertare l’identità degli ospiti,
- registrare i dati,
- trasmetterli telematicamente alla Questura entro 24 ore.
Non prevede, invece, che l’identificazione debba avvenire in presenza fisica.
Già con una riforma del 2011, infatti, sono stati semplificati gli obblighi documentali, proprio per favorire l’utilizzo di strumenti digitali e, così, alleggerire le procedure amministrative a carico dei gestori.
IL RICORSO PRESENTATO AL TAR LAZIO: COSA È SUCCESSO E PERCHÉ.
Contro la circolare del Ministero dell’Interno, la Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (FARE) ha presentato ricorso al TAR Lazio, evidenziando che:
- la circolare ha introdotto un obbligo non previsto da alcuna norma di legge;
- non vi è stata una concreta valutazione sull’aumento dei rischi derivanti dall’identificazione da remoto rispetto a quella ‘in presenza’;
- l’obiettivo di “aumentare la sicurezza” non può giustificare vincoli generici, sproporzionati ed onerosi, penalizzando, in particolare, chi opera nella locazione turistica, rispetto alle strutture alberghiere;
- la posizione del legislatore, dal 2011, è chiaramente orientata a favorire digitalizzazione e automazione delle procedure, non il contrario.
LA DECISIONE DEL TAR: PERCHÉ LA CIRCOLARE È STATA ANNULLATA.
Con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, il TAR Lazio ha accolto il ricorso ed ha annullato la circolare ministeriale.
Secondo i giudici amministrativi, l’obbligo di identificazione in presenza (c.d. de visu):
- è contrario alla riforma del 2011 che, invece, ha eliminato un simile obbligo proprio per ridurre gli adempimenti a carico dei gestori;
- è inidoneo a raggiungere l’obiettivo di tutelare maggiormente la sicurezza pubblica perché, dopo il primo contatto, l’identificazione de visu non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere comunque utilizzato anche da soggetti non identificati;
- è sproporzionato, perché non spiega quali sarebbero le ragioni per cui con l’identificazione da remoto, che rappresenta una modalità meno gravosa per i gestori, non sarebbe possibile tutelare la sicurezza pubblica;
- è ingiustificato, perché la circolare fa genericamente riferimento alla intensificazione delle c.d. locazioni brevi, senza fornire un dato a supporto.
Il TAR ha quindi concluso dicendo che l’identificazione da remoto è pienamente legittima, se effettuata con strumenti idonei e rispettando i vincoli normativi esistenti.
COSA CAMBIA PER GESTORI E PROPRIETARI.
Con questa pronuncia:
- chi già gestisce una struttura ricettiva può tornare a utilizzare check-in automatizzati;
- chi sta valutando di mettere a reddito un immobile sa ora che il check-in da remoto è consentito;
- l’utilizzo di smart lock, riconoscimento video o piattaforme digitali è lecito, se documentato e sicuro.
Restano infatti fermi gli obblighi di: - verificare l’identità dell’ospite in modo preciso ed attendibile;
- trasmettere i dati alla Questura nei tempi e con le modalità previste.
CONCLUSIONE: LIBERTA’ OPERATIVA SI, MA CON CONSAPEVOLEZZA.
Questa sentenza consente l’utilizzo di sistemo di riconoscimento digitale, ma conferma l’obbligo di identificazione.
Verificare l’identità dell’ospite è un obbligo legale che può essere assolto anche da remoto, a patto che vi sia tracciabilità, sicurezza e conformità alle norme vigenti.
È una buona notizia per il settore, che però va gestita con attenzione.
L’uso scorretto di strumenti automatizzati o la sottovalutazione degli obblighi a carico dei gestori può trasformare un’opportunità in un rischio legale.
È bene tenere presente che la violazione delle regole previste dal Testo Unico, inclusa la mancata o errata comunicazione dei dati degli ospiti, espone il gestore a conseguenze penali.
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